Termini e Condizioni TourSea

Le seguenti condizioni regolano le modalità di pagamento, modifica e cancellazione delle prenotazioni relative ai voli charter gestiti da Italgsa.
Tali politiche sono applicate alle prenotazioni individuali e definiscono tempistiche, eventuali penali e costi amministrativi associati a modifiche o cancellazioni.

Le presenti condizioni sono applicate nel rispetto della normativa europea vigente in materia di viaggi e servizi turistici, in particolare della Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

La direttiva stabilisce diritti e tutele per i viaggiatori, tra cui maggiore trasparenza contrattuale, informazioni chiare prima della prenotazione, diritti di modifica o recesso in determinate circostanze e responsabilità dell’organizzatore per la corretta esecuzione dei servizi acquistati.
Il testo completo della direttiva è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302

Diritti di recesso del viaggiatore:

Dispositivo dell'art. 41 Codice del turismo
Fonti → Codice del turismo → Titolo VI - Contratti → Capo I - Contratti del turismo organizzato → Sezione III - Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi(1).
7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
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Note
(1) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto:
- (con l'art. 88-bis, comma 6) che: "I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio";
- (con l'art. 88-bis, comma 7) che "Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio";
- (con l'art. 88-bis, comma 8) che "Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio".

Recesso senza penali
Esistono casi in cui il cliente può annullare senza costi in cui si verifichino circostanze straordinarie e inevitabili, esempi:
guerra
disastri naturali
gravi rischi sanitari
eventi che impediscono il viaggio
In questi casi il cliente ha diritto a rimborso integrale dei pagamenti, senza ulteriori indennizzi.

Conseguenze;
Il viaggiatore deve pagare eventuali spese di recesso (penali).
L’importo deve essere ragionevole e giustificato dall’organizzatore.
Spesso le penali sono stabilite nel contratto e crescono man mano che ci si avvicina alla data di partenza.

Il diritto di recedere senza pagamento di penali nell’ambito di pacchetti turistici nasce nelle seguenti situazioni:

1) nel caso in cui vi sia una revisione del prezzo superiore all'8% di quanto originariamente pattuito;
2) nel caso in cui, prima della partenza, vengano apportate delle modifiche significative ad una o più caratteristiche principali del pacchetto turistico. La modifica deve essere oggettivamente significativa: vi propongono ad esempio un soggiorno al lago, anziché al mare oppure vi cambiano le date del soggiorno. Il consumatore deve comunicare il recesso entro due giorni lavorativi dal momento dell'avviso.
3) se l'organizzatore non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore che abbia esplicitamente accettato.
4) In caso di contratti conclusi fuori dei locali commerciali (per capire quali sono: http://www.euroconsumatori.org/82039d83342.html) il viaggiatore può recedere dal contratto entro 5 giorni senza dover specificarne i motivi. Attenzione: tale diritto non è previsto per i contratti conclusi a distanza (ad es. via internet)

Risoluzione del contratto di pacchetto turistico o di alloggio a causa di impossibilità assoluta della prestazione (art. 1463 codice civile)

Nel caso in cui il viaggiatore non possa fruire della prestazione prenotata per un espresso provvedimento dell’autorità o perché si trova in quarantena con sorveglianza attiva ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ha diritto a ricevere il rimborso in denaro in virtù della disciplina civilistica sull’impossibilità sopravvenuta (articolo 1463 del Codice Civile). Questo vale se è la legge italiana ad essere applicabile al contratto.

Differenza importante: pacchetto turistico vs servizi singoli
Le regole sopra valgono solo per i pacchetti turistici.
Se si acquistano servizi separati (hotel, voli, noleggio auto):
non esiste un diritto legale generale di recesso
la cancellazione dipende dalle condizioni contrattuali del fornitore.

 

 

Italgsa si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni in funzione di specifici accordi commerciali o di particolari tipologie tariffarie.